Sez. 1, Sentenza n. 1270 del 02/02/1993 (Rv. 480625 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Termine di comparizione - Insufficiente | Termine di comparizione - Inosservanza - Conseguenze - Convenuto - Costituzione dopo la scadenza del termine - Perentorietà del medesimo - Ostatività alla inammissibilità della domanda - Esclusione.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Termine di comparizione - Insufficiente
La nullità della citazione, quale quella derivante dalla inosservanza del termine di comparizione, è sanata dalla costituzione del convenuto "ex nunc", con salvezza dei diritti anteriormente quesiti (art. 164 secondo comma cod. proc. civ.). Pertanto, con riguardo a domanda, la cui proposizione sia soggetta a termine perentorio (nella specie, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, trattandosi di opposizione contro ingiunzione in materia doganale), il verificarsi di detta costituzione, dopo la scadenza di tale termine, non osta alla inammissibilità della domanda medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)