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Sez. 1, Sentenza n. 7994 del 01/10/1994 (Rv. 487978 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Insufficienza del termine a comparire - Atto di appello - Nullità - Appellato - Costituzione in giudizio dopo la scadenza del termine per proporre il gravame - Inammissibilità dell'impugnazione - Declaratoria - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487978-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

La nullità della citazione, a differenza di quella della sua notificazione, viene sanata dalla costituzione del convenuto non "ex tunc", ma "ex nunc, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, ai sensi dell'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, in caso di nullità dell'atto di appello per insufficienza del termine a comparire, la costituzione dell'appellato, ove avvenuta dopo la scadenza del termine per proporre il gravame, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e non osta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)