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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9930 del 09/04/2019 (Rv. 653703 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | - Reclamo al collegio - Provvedimento del collegio - Assoggettabilità ad appello - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare.
Stato
decisa il 2019-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653703-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento di rinuncia all'opposizione allo stato passivo fallimentare accettata dal fallimento ed esitata in ordinanza di estinzione del processo con compensazione delle spese).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)