Sez. 3, Ordinanza n. 14574 del 22/06/2007 (Rv. 598152 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Reclamo al collegio - Provvedimento del collegio - Assoggettabilità ad appello - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fattispecie relativa all'estinzione del processo esecutivo.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE
Avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo è ammesso il reclamo al collegio, se emessa dal giudice istruttore, e l'appello, se pronunciata dal collegio; in nessun caso tale provvedimento è soggetto a ricorso per cassazione, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile. (Fattispecie relativa a provvedimento del giudice dell'esecuzione che, dopo aver emesso ordinanza di assegnazione di un credito pignorato, aveva disposto con ordinanza l'estinzione del processo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)