diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11036 del 13/05/2009 (Rv. 608013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento ordinatorio del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso l'ordinanza adottata in sede di reclamo dal collegio del tribunale e relativa ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale sia stata respinta l'istanza di revoca di un precedente provvedimento ordinatorio del procedimento esecutivo adottato dallo stesso giudice, trattandosi di provvedimento sprovvisto di carattere decisorio ed inidoneo ad incidere in via definitiva sulla posizione sostanziale della parte reclamante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 591 ter, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)