Sez. L, Sentenza n. 1609 del 08/03/1984 (Rv. 433690 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ECCEZIONE RISCHIO PRECOSTITUITO - PRECLUSIONI E DECADENZE PROPRIE DEL RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - PREESISTENZA - SENTENZA N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - ECCEZIONE RISCHIO PRECOSTITUITO - PRECLUSIONI E DECADENZE PROPRIE DEL RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel giudizio promosso per il conseguimento della pensione di Invalidità, l'eccezione di rischio precostituito, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939 (sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale) - nella parte in cui non prevede che si consideri invalido anche l'assicurato che, avendo una capacità di guadagno già ridotta al disotto del minimo di legge nel momento della Costituzione del rapporto assicurativo, ne subisca un'ulteriore riduzione nel corso di questo -, pur non avendo, come nel vigore del testo originario della norma, la funzione di far valere la nullità di detto rapporto, continua ad essere identificabile con un'argomentazione difensiva diretta a sollecitare la verifica della effettiva esistenza dei requisiti richiesti per l'insorgere del diritto alla pensione di Invalidità, ancorché sotto il diverso profilo della carenza o meno di aggravamenti nella condizione dello assicurato già invalido nel menzionato momento, e, conseguentemente, si configura come eccezione soltanto in senso lato, non soggetta alle preclusioni e decadenze proprie del rito del lavoro e conoscibili anche d'ufficio. (V 3695/83, mass n 428599; (V 6544/81, mass n 417382; (V 1289/80, mass n 404791).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)