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Sez. L, Sentenza n. 5570 del 13/11/1985 (Rv. 442762 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ULTERIORI RIDUZIONI NEL CORSO DEL RAPPORTO STESSO - RILEVANZA EX SENT. N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442762-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ - (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO ANTERIORE ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ULTERIORI RIDUZIONI NEL CORSO DEL RAPPORTO STESSO - RILEVANZA EX SENT. N. 163 DEL 1983 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE.*

Per effetto della sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo - per violazione dell'art. 38, secondo comma cost. - l'art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (nel testo risultante dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975 n. 160) nella parte in cui non prevede che sia considerato invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla Costituzione del rapporto assicurativo, subisca un'ulteriore riduzione nel corso del rapporto stesso, non può più ritenersi nullo il rapporto assicurativo nella ipotesi in cui il lavoratore, prima della sua Costituzione, possedesse comunque una capacità di guadagno seppur ridotta in ragione della originaria infermità, il cui successivo aggravamento deve essere accertato con riferimento alla situazione nosologica esistente al tempo della Costituzione del rapporto, tenendo conto anche dell'usura che è derivata o potrebbe derivare all'assicurato dall'esplicazione delle mansioni assegnategli. (V 3198/84, mass n 435242; (V 1609/84, mass n 433690; (V 798/84, mass n 433027).*

Riferimenti normativi: DPR 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)