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Sez. L, Sentenza n. 2464 del 04/03/2000 (Rv. 534588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Motivazione della sentenza di merito - Prove - Valutazione complessiva - Ammissibilità - Limiti - Ricorso per cassazione per vizio di motivazione - Omesso esame di risultanze probatorie - Decisività delle stesse - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2000-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il giudice di merito, sebbene non sia tenuto ad analizzare e discutere distintamente i singoli elementi di prova acquisiti al processo, deve comunque tener conto, nella valutazione complessiva dei medesimi, di tutte le circostanze decisive e mettere in rilievo quanto è necessario per chiarire e sorreggere adeguatamente la "ratio decidendi"; nel caso in cui la sentenza di merito sia impugnata per cassazione per vizio di motivazione, a norma del n. 5 dell'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., l'omesso o insufficiente esame di talune circostanze assume rilevanza quando le stesse siano idonee - secondo la valutazione al riguardo condotta in via presuntiva dalla Corte - a fornire la prova di fatti che possano ritenersi decisivi, in quanto atti ad orientare il giudice di merito verso una decisione diversa da quella della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)