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Sez. 5, Sentenza n. 21769 del 09/11/2005 (Rv. 586482 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Acquisti di carburante per autotrazione - Agevolazioni previste dall'art. 2 legge n. 31 del 1977 - Godimento - Condizioni - Istituzione di scheda mensile contenente gli estremi di individuazione del veicolo utilizzato nell'esercizio dell'impresa - Indicazione del numero di targa - Necessità - Omessa indicazione - Conseguenze - Godimento delle agevolazioni - Esclusione - Equipollenti dell'adempimento - Configurabilità - Esclusione - Contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586482-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 2 del d.m. 7 giugno 1977 prevede che, ai fini del godimento delle agevolazioni fiscali relative agli acquisti di carburanti per autotrazione, di cui all'art. 2 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per ciascun veicolo a motore utilizzato nell'esercizio dell'attività di impresa deve essere istituita una scheda mensile contenente, tra l'altro, "gli estremi di individuazione del veicolo". Tra le indicazioni obbligatoriamente prescritte rientra senza dubbio anche quella del numero di targa - costituente il principale elemento di individuazione del veicolo -, come è confermato dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l'individuazione del veicolo avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice. Ne consegue che, in caso di omissione dell'indicazione in questione, il contribuente non è ammesso a godere delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 31 del 1977 in relazione all'acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo rifornito e l'effettiva riferibilità del relativo costo all'attività di impresa, senza che l'adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall'avvenuta contabilizzazione dell'operazione nelle scritture dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/1977 num. 31 CORTE COST., DM Finanze 07/06/1977 art. 2, Decreto Legge 23/12/1976 num. 852 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)