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Sez. 5, Sentenza n. 21941 del 19/10/2007 (Rv. 601169 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI | Iva assolta sugli acquisti di carburante - Detraibilità - Condizioni - Completezza e sottoscrizione delle schede carburanti di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 444 del 1997 - Necessità.
Stato
decisa il 2007-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601169-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI

In tema di IVA, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 444 art. 2, DPR 10/11/1997 num. 444 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)