Sez. 1, Sentenza n. 36307 del 30/03/2016 Ud. (dep. 01/09/2016) Rv. 268112 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Decreto autorizzativo d'urgenza del P.M. - Motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza per l'uso degli impianti della P.G. - Mancata indicazione dell'inidoneità degli impianti presso la Procura della Repubblica - Invalidità del decreto di intercettazione - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Sussistenza - Successivo decreto di convalida del G.i.p. - Efficacia sanante - Esclusione - Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, la motivazione del decreto autorizzativo d'urgenza del P.M. sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., non è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, la cui omessa indicazione è causa di nullità del decreto di urgenza e di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate. (In motivazione la Corte ha precisato che il decreto di convalida del G.i.p. è inidoneo a sanare il difetto genetico dell'atto del P.M., posto che l'omessa motivazione sulla inidoneità funzionale degli impianti della Procura riguarda una condizione di legge che attiene alle condizioni di fatto esistenti al momento in cui è disposta l'esecuzione delle operazioni captative).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)