Sez. 1, Sentenza n. 7275 del 21/11/2024 Ud. (dep. 21/02/2025) Rv. 287521-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Intercettazioni ambientali - Colloqui in carcere - Autorizzazione all'utilizzo di impianti non istallati presso la Procura della Repubblica - Decreto del pubblico ministero - Motivazione - Contenuto - Conseguenze.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
In tema di intercettazioni ambientali di colloqui in carcere, il decreto del pubblico ministero che autorizza l'uso di apparecchiature esterne rispetto a quelle in dotazione alla Procura della Repubblica è sufficientemente motivato mediante il richiamo alla necessità di programmare, assicurare ed effettuare prontamente servizi di osservazione, pedinamento e controllo dei soggetti intercettati, nonché ogni altra opportuna attività che richieda un raccordo immediato tra gli addetti all'ascolto e le rispettive centrali operative ed unità investigative territoriali. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il motivo con il quale il ricorrente, deducendo l'omessa motivazione del pubblico ministero sulla insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica, chiedeva dichiararsi l'inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)