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Sez. 6, Sentenza n. 39216 del 09/04/2013 Ud. (dep. 23/09/2013) Rv. 256590 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI | Utilizzazione di impianti diversi da quelli esistenti presso la Procura della Repubblica - Motivazione sulle eccezionali ragioni di urgenza per l'uso degli impianti della P.G. - Mancata indicazione dell'inidoneità degli impianti presso la Procura della Repubblica - Invalidità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256590-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, la motivazione sulle ragioni di eccezionale urgenza per l'uso di impianti in dotazione della polizia giudiziaria, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., è assorbente rispetto ai profili tecnici di inidoneità funzionale degli impianti della Procura della Repubblica, sicché, in tal caso, l'omessa indicazione specifica dei precisati aspetti tecnici non è causa di nullità o inutilizzabilità del decreto di intercettazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)