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Sez. 3, Sentenza n. 16749 del 27/11/2002 (Rv. 558756 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE | Chiamata in causa di un terzo - Competenza per territorio - Contestazione di entrambi i convenuti - Necessità.
Stato
decisa il 2002-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558756-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - IN GENERE

In tema di competenza territoriale derogabile, e con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo (nella specie, tra responsabile di un sinistro stradale e compagnia assicuratrice), è necessario, per l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, che entrambi i convenuti sollevino l'eccezione stessa, in ragione dell'incontestabilità, "ratione loci", del giudice adito nei riguardi del convenuto che tale eccezione non abbia proposto, attesane la natura dispositiva ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)