Sez. 1, Ordinanza n. 13796 del 22/07/2004 (Rv. 574887 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Competenza per territorio - Pluralità di convenuti - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da un solo convenuto - Inefficacia - Presupposti: derogabilità della competenza per territorio e litisconsorzio necessario passivo - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
Il principio secondo il quale l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da uno soltanto dei convenuti resta priva di effetti nei confronti di tutti, ed anche nei confronti dello stesso convenuto che l'abbia sollevata, in ragione dell'incontestabilità della competenza "ratione loci" del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l'eccezione, ancorché lo stesso sia rimasto contumace, opera solo alla duplice e concorrente condizione che si tratti di competenza territoriale derogabile e che tra i detti convenuti ricorra un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo; tale principio, pertanto, non trova applicazione ove i convenuti siano stati citati in giudizio per la corresponsabilità nell'illecito extracontrattuale subito dall'attore, versandosi in un'ipotesi di rapporto solidale, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., il quale non esclude che uno solo degli autori del fatto illecito possa essere convenuto per l'intero risarcimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)