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Sez. L, Sentenza n. 12517 del 26/08/2003 (Rv. 566281 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione - Presupposti - Prescrizione decennale - Decorrenza - Fattispecie relativa a rapporto di prestazione professionale dei medici convenzionati.
Stato
decisa il 2003-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566281-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

Il diritto al risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione previdenziale sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, con la conseguenza che solo da tale momento decorre la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 cod. civ., sia che si tratti di lavoratore subordinato sia che, come nel caso di specie, si tratti di lavoratore autonomo o parasubordinato. (In applicazione di tale principio di diritto la S.C. ha confermato la sentenza di merito, evidenziando il parallelismo tra la situazione del lavoratore dipendente, il cui datore di lavoro abbia omesso di ottemperare all'obbligo contributivo e il professionista - medico specialista convenzionato presso una USL - rispetto al quale il committente USL aveva l'obbligo di versare i contributi all'ente previdenziale competente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)