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Sez. L, Sentenza n. 9525 del 01/07/2002 (Rv. 555476 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Geometri - Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti - Automaticità delle prestazioni - Configurabilità - Esclusione - Rapporto assicurativo - Presupposto - Versamento della relativa contribuzione - Iscrizione nell'albo professionale - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555476-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall'art. 2116 cod. civ. con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, non opera, salve specifiche disposizioni di legge in senso contrario, per i lavoratori autonomi. Pertanto, il mancato versamento di contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti impedisce la costituzione del rapporto assicurativo, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta iscrizione al relativo albo professionale, la quale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 990 del 1955, nel concorso degli altri requisiti in esso previsti, determina la iscrizione di ufficio alla Cassa stessa, e, pertanto, la possibilità per questa di attivarsi per la riscossione dei contributi.

Riferimenti normativi: Legge 24/10/1955 num. 990 CORTE COST., Legge 04/02/1967 num. 37 art. 1, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)