Sez. 3, Sentenza n. 19883 del 11/03/2009 Ud. (dep. 11/05/2009) Rv. 243720 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reati ambientali - Intervenute abrogazione degli artt. 18 L. n. 349 del 1986 e 9, comma terzo, D.Lgs. n. 267 del 2000 - Possibilità di costituzione delle associazioni ambientaliste in proprio - Persistenza - Fattispecie.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Le associazioni ambientaliste, pur dopo l'abrogazione delle previsioni di legge che le autorizzavano a proporre, in caso di inerzia degli enti territoriali, le azioni risarcitorie per danno ambientale, sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la costituzione in proprio dell'associazione "Legambiente Onlus" al fine di richiedere il risarcimento del solo danno non patrimoniale).
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 13, Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 267 art. 9 com. 3, Legge 03/04/2006 num. 152 art. 318 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)