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Sez. 3, Sentenza n. 43238 del 03/12/2002 Ud. (dep. 20/12/2002) Rv. 223040 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI | Associazioni ambientaliste - Costituzione di p.c. - Legittimità - Danni materiali e/o morali - Risarcibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223040-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI

Le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 6 luglio 1986 n. 349 possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali, ma non possono richiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento in proprio favore dei danni materiali e/o morali eventualmente conseguenti, spettando alle stesse la sola rifusione delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Legge 07/06/1986 num. 349 art. 13, Legge 07/06/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 93 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 93 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 212, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 212, Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)