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Sez. 3, Sentenza n. 633 del 29/11/2011 Ud. (dep. 12/01/2012) Rv. 251906 - 01

PARTE CIVILE - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI | Danno ambientale - Costituzione di parte civile - Legittimazione del solo Stato - Associazioni ambientaliste - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251906-01

PARTE CIVILE - ENTI A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVI

Spetta esclusivamente allo Stato (e, in particolare, al Ministero dell'Ambiente) la legittimazione a costituirsi parte civile nei processi per reati contro l'ambiente per ottenere il risarcimento del danno ambientale, inteso come interesse alla tutela dell'ambiente in sé considerato. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di deposito incontrollato di rifiuti in cui era stato riconosciuto, al Comitato regionale Legambiente della Puglia, il risarcimento del danno morale identificato nell'interesse storicamente e geograficamente circostanziato assunto dal sodalizio quale scopo statutario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 311 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 318 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)