diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13478 del 30/10/2001 (Rv. 549938 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE | Prodotti in lavorazione e semilavorati - Distinzione - Criteri.
Stato
decisa il 2001-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549938-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RIMANENZE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, la distinzione, ai fini dell'art. 59 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, tra prodotti in lavorazione e semilavorati non è intrinseca né merceologica, ma discende dal tipo di attività economico - imprenditoriale svolta dal contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)