Sez. U, Ordinanza n. 24074 del 28/08/2025 (Rv. 675784-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Rapporti concessori tra ASL e case di cura - Contenzioso tariffario - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie aventi ad oggetto la debenza del corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dalla case di cura in regime di concessione pubblica appartengono alla giurisdizione del g.o., posto che l'accordo funzionale alla regolamentazione delle prestazioni sanitarie, di cui all'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, è - a tutti gli effetti - un contratto di diritto privato, che non concorre alla determinazione dell'azione autoritativa della P.A. ma si pone a valle di essa, recependo, quale contenuto vincolato, il budget fissato dagli atti amministrativi di programmazione. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una controversia avente ad oggetto il credito vantato dall'amministrazione sanitaria nei confronti di una struttura accreditata, in virtù di una modifica contrattuale introdotta a seguito di un provvedimento amministrativo, sul presupposto che la controversia si collocasse pure sempre "a valle" di quest'ultimo, riguardando l'esistenza del suddetto credito in ragione di criteri previamente definiti ed accettati dalla ricorrente, in sede di sottoscrizione degli accordi con la ASL).
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 140 art. 133 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)