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Sez. 3, Sentenza n. 4957 del 17/08/1988 (Rv. 459782 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - ESERCIZIO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA - CARATTERE NEGOZIALE - FORME.*
Stato
decisa il 1988-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459782-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO - ESERCIZIO - DICHIARAZIONE UNILATERALE RECETTIZIA - CARATTERE NEGOZIALE - FORME.*

In tema di contratti agrari, il diritto di riscatto a favore del coltivatore diretto, previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, integrando un diritto potestativo, si esercita tramite dichiarazione unilaterale ricettizia di carattere negoziale, attraverso la quale si determina autoritativamente, ex lege, l'acquisto del fondo a favore del retraente: con la conseguenza che tale dichiarazione può essere effettuata, oltreché con l'atto di citazione diretto a far valere il diritto al riscatto, anche al di fuori del processo, con qualsiasi atto - ricevuto entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita - con il quale il coltivatore diretto comunichi per iscritto all'acquirente la sua volontà di riscattare il fondo. (Conf 2159/84, mass n 434204; (Conf 2347/81, mass n 413099).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)