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Sez. 1, Sentenza n. 5071 del 06/06/1997 (Rv. 504993 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Prescrizione - Decorrenza - Dal momento di possibilità di esercizio del diritto - Rilevanza - Conseguenze - Riferimento alla dichiarazione del fallimento e non alla data dell'atto - Necessità - Avvenuta previa ammissione all'amministrazione controllata - Irrilevanza salvo che per la decorrenza del periodo sospetto.
Stato
decisa il 1997-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504993-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare non decorre dalla data dell'atto, come avviene in tema di revocatoria ordinaria, ma dal momento della dichiarazione di fallimento, in applicazione del principio generale che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che non può trovare deroga nella materia fallimentare, senza che si determini il sovvertimento della normativa fallimentare diretta a tutelare la "massa" dei creditori nei termini più severi. Nè, nel caso in cui l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata preceda la dichiarazione di fallimento, la decorrenza del termine può farsi risalire all'inizio di detta procedura, poiché l'azione revocatoria costituisce manifestazione di un diritto potestativo proprio del solo curatore fallimentare, e non anche del commissario giudiziale dell'amministrazione controllata, cui spettano unicamente funzioni di controllo dell'attività dell'imprenditore - debitore, fermo restando che il calcolo del termine a ritroso per la determinazione del periodo sospetto decorre invece dalla data di ammissione alla procedura di amministrazione controllata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 193 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 193 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)