diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8739 del 27/04/2005 (Rv. 581887 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE | Giudizio dinanzi al giudice di pace - Citazione con fissazione di un termine a comparire insufficiente - Conseguenze - Nullità della citazione e, ove non rilevata, nullità della sentenza di primo grado - Deduzione del motivo con ricorso per cassazione - Conseguenze - Cassazione con rinvio.
Stato
decisa il 2005-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581887-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE

Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, l'assegnazione alla parte nell'atto di citazione di un termine a comparire inferiore a quello previsto dall'art. 318 cod. proc. civ. produce la nullità dell'atto di citazione stesso ex art. 164, primo comma, cod. proc. civ. (così come sostituito dall'art. 9 della legge 26 novembre 1990, n.353), che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, si traduce in nullità della sentenza, che, ove impugnata sul punto, deve essere cassata con rinvio affinchè il giudice di primo grado ne disponga la rinnovazione d'ufficio entro un termine perentorio, come previsto dall'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)