Sez. 1, Sentenza n. 4086 del 22/03/2001 (Rv. 544995 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE | Sisma dell'Umbria e delle Marche - Sospensione ex art. 61 della legge n. 449 del 1997, dei termini processuali - Disciplina retroattiva - Atto di citazione notificato e udienza tenuta in periodo di sospensione nella contumacia del convenuto - Nullità - Omessa rinnovazione - Cassazione con rinvio.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - INSUFFICIENTE
L'art. 61 della legge n. 449 del 1997, che ha disposto la sospensione dei termini sostanziali e processuali per tutti i soggetti residenti o aventi la sede operativa nelle Marche e nell'Umbria a decorrere dal 26 settembre 1997, è norma processuale retroattiva; pertanto, è nulla la citazione che fissa l'udienza di comparizione in data ricadente nel periodo di sospensione anche se la notifica è stata effettuata e la prima udienza si è svolta, nella contumacia di soggetto residente nelle zone terremotate, prima dell'entrata in vigore della legge (in applicazione di tale principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza contumaciale del giudice di pace, che non aveva disposto la rinnovazione della citazione, affinché provveda ai sensi dell'art. 164, secondo comma cod.proc.civ.)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 318 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)