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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019 (Rv. 654179 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Produzione di documenti nuovi in appello - Art. 345, comma 3, c.p.c. - Testo come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654179-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo; tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)