Sez. 1, Sentenza n. 1730 del 22/02/1994 (Rv. 485415 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - In genere | Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Liquidatore giudiziale - Compenso - Determinazione - Criteri.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Organi - In genere
Nella vigenza del D.M. 17 aprile 1987, il compenso al liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, in mancanza di una specifica disciplina normativa, va liquidato ai sensi dell'art. 1 del D.M. citato, che determina i compensi del curatore del fallimento, alle cui funzioni ed attribuzioni sono equiparabili quelle del detto liquidatore, in rapporto al dato della liquidazione dell'attivo - che costituisce il compito essenziale del liquidatore ed è assimilabile alla funzione pure esercitata dal curatore del fallimento - Con esclusione del compenso supplementare sull'ammontare del passivo del fallimento, non rientrando l'accertamento del passivo tra le funzioni del liquidatore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 17/04/1987 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)