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Sez. L, Sentenza n. 20664 del 02/10/2007 (Rv. 599648 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Accollo "ex lege" dell'obbligazione del datore di lavoro - Configurabilità - Natura del credito per trattamento di fine rapporto - Identità di oggetto con il credito ammesso al passivo fallimentare - Anzianità maturata presso altro datore di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599648-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

In caso di fallimento del datore di lavoro, in base all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e al d.lgs. n. 80 del 1992 (attuativi della direttiva CEE n. 80/897 del 20 ottobre 1980), si verifica un accollo cumulativo "ex lege" per effetto del quale il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps assume in via solidale e, ad un tempo, sussidiaria la medesima obbligazione retributiva che risulti definitivamente accertata, così come ammessa allo stato passivo esecutivo nella procedura concorsuale, a nulla rilevando che il trattamento di fine rapporto sia parzialmente commisurato ad un'anzianità maturata, in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che il fondo di garanzia era tenuto al pagamento del trattamento di fine rapporto, sebbene lo stesso trattamento fosse parzialmente relativo ad un'anzianità maturata alle dipendenze di altro datore di lavoro, in quanto il lavoratore, anche in tal caso, aveva il diritto di richiedere all'imprenditore fallito il pagamento del credito anche per tale periodo).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)