Sez. 2, Sentenza n. 4812 del 02/04/2001 (Rv. 545423 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI | Incidenza dell'invalidità, inefficacia, risoluzione dell'uno sull'altro, ma persistenza di autonomia funzionale e giuridica - Conseguenze - Domanda di adempimento dell'uno, per la piena realizzazione dell'altro - Ammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI
Il collegamento tra negozi, salve le ipotesi di invalidità, inefficacia sopravvenuta o risoluzione di uno dei medesimi, non li priva della loro autonomia funzionale e giuridica, sì che, soprattutto se la stipula dell'uno ha costituito condizione giuridica della stipula dell'altro, è esperibile la domanda di adempimento in forma specifica di quello di essi inadempiuto per consentire la piena attuazione dell'altro negozio, ad esso collegato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)