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Sez. 3, Sentenza n. 4945 del 11/10/1985 (Rv. 442317 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - CONDIZIONI - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DA ALMENO UN BIENNIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - BIENNALITÀ DELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - SUFFICIENZA - SUSSISTENZA DEL REQUISITO ALLA DATA DEL PRELIMINARE DI VENDITA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442317-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEL CONFINANTE - CONDIZIONI - TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DA ALMENO UN BIENNIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - BIENNALITÀ DELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - SUFFICIENZA - SUSSISTENZA DEL REQUISITO ALLA DATA DEL PRELIMINARE DI VENDITA - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*

La prelazione agraria in favore del proprietario del terreno confinante con il fondo offerto in vendita, prevista dall'art. 7 secondo comma n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, mentre non richiede un periodo minimo di titolarità del diritto dominicale, postula la durata almeno biennale della coltivazione diretta di detto terreno confinante. Tale requisito, unitamente alla qualità di proprietario, deve sussistere con riferimento alla data del preliminare di vendita, nella quale si verifica la nascita del diritto di prelazione, e, pertanto, la Mancanza di esso alla data medesima osta a che il confinante possa esercitare il riscatto, a fronte della successiva vendita definitiva (ancorché posteriore al maturarsi del biennio), dato che il riscatto, configurando rimedio alla violazione della prelazione, presuppone la spettanza della prelazione stessa. (V 177/84, mass n 432431; (V 6261/83, mass n 431020; (V 6757/82, mass n 424387).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)