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Sez. 3, Sentenza n. 4202 del 03/10/1977 (Rv. 387840 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PERSONA IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO ED IN RAPPRESENTANZA DI ALTRA - CONSEGNA DI UNICA COPIA - VALIDITA PER IL RAPPRESENTATO - CONDIZIONI - ESPRESSA MENZIONE NELL'ATTO - NECESSITA - OMISSIONE NELLA RELATA DI NOTIFICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387840-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIU PARTI - PERSONA IN GIUDIZIO IN NOME PROPRIO ED IN RAPPRESENTANZA DI ALTRA - CONSEGNA DI UNICA COPIA - VALIDITA PER IL RAPPRESENTATO - CONDIZIONI - ESPRESSA MENZIONE NELL'ATTO - NECESSITA - OMISSIONE NELLA RELATA DI NOTIFICA - IRRILEVANZA.*

Qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio ed in rappresentanza di altra persona (nella specie, del figlio minore), l'atto di impugnazione, validamente notificato mediante consegna ad essa di unica copia, e idoneo ad instaurare il rapporto processuale anche nei confronti del rappresentato, ove contenga espressa specificazione in tale senso, rimanendo irrilevante, a tal fine, l'eventuale irregolarita in cui sia incorso l'ufficiale giudiziario nell'omettere, in Sede di relata di notificazione, ogni riferimento al soggetto rappresentato. (V 1388/73, mass n 364053; (V 1390/72, mass n 357972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)