Sez. L, Sentenza n. 4339 del 24/07/1984 (Rv. 436243 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO DI INFERMITÀ INVALIDANTI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PENSIONABILE - NECESSITÀ - COINCIDENZA DI TALE MOMENTO CON LA DATA DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE TECNICA - ESCLUSIONE - LIMITI - DOMANDA DI PENSIONE PRESENTATA IN SEDE AMMINISTRATIVA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - PERIODO INTERCORRENTE TRA TALE DOMANDA E L'AVVENTO DI DETTA LEGGE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DI INFERMITÀ INVALIDANTI IN RELAZIONE A TALE PERIODO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - ACCERTAMENTO DI INFERMITÀ INVALIDANTI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA PENSIONABILE - NECESSITÀ - COINCIDENZA DI TALE MOMENTO CON LA DATA DI DEPOSITO DELLA RELAZIONE TECNICA - ESCLUSIONE - LIMITI - DOMANDA DI PENSIONE PRESENTATA IN SEDE AMMINISTRATIVA ANTERIORMENTE ALLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - PERIODO INTERCORRENTE TRA TALE DOMANDA E L'AVVENTO DI DETTA LEGGE - RILEVANZA - ACCERTAMENTO DI INFERMITÀ INVALIDANTI IN RELAZIONE A TALE PERIODO - CRITERI.*
In tema di pensione d'Invalidità, il giudice del merito deve accertare l'esistenza di infermità invalidanti con riguardo al momento del superamento della cosiddetta soglia pensionabile, che non può essere fatto coincidere con quello, del tutto casuale e non correlato all'insorgenza dell'Invalidità, del deposito della relazione tecnica, in particolare per le malattie a decorso evolutivo (artrosi, bronchite, ecc.), per le quali il momento in questione va individuato ricorrendo a tutte le acquisizioni della scienza medica, utilizzate anche con presunzioni. Pertanto, nel caso di domanda di pensione in Sede amministrativa anteriore alla entrata in vigore della legge 3 giugno 1975 n. 160 (il cui art. 24, non avente efficacia retroattiva, ha fissato il suindicato limite limite a meno di un terzo), è necessario stabilire se nel periodo intercorrente tra la data della domanda e l'avvento della detta legge le infermità sussistenti abbiano determinato una diminuzione della capacità di guadagno al di sotto della metà, con conseguente diritto a pensione in forza della disciplina previgente (art. 10 del R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 160 del 1971). (V 119/84, mass n 432376; (V 4923/82, mass n 422933; (V 4763/82, mass n 422735).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)