Sez. L, Sentenza n. 4763 del 01/09/1982 (Rv. 422735 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LIMITE DI RIDUZIONE FISSATO DALL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LIMITE DI RIDUZIONE FISSATO DALL'ART. 24 DELLA LEGGE N. 160 DEL 1975 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
La sussistenza del diritto alla pensione di Invalidità, per ciò che concerne il requisito della riduzione della capacità di guadagno è condizionata da una diminuzione di questa in misura superiore alla metà, ma inferiore ai due terzi, con riferimento alle situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 160 del 1975 e disciplinate dall'art. 10 del R.d.l. n. 636 del 1939 nel testo risultante dalla sentenza n. 160 del 1971 della Corte costituzionale. (Conf 5206/80, mass n 409035; (Conf 1636/79, mass n 397982; (Conf 3062/78, mass n 392511).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)