diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2444 del 02/03/1995 (Rv. 490887 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - IN GENERE - MANDATO TACITO | Obbligo di informare il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490887-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - IN GENERE - MANDATO TACITO

Il mandatario, essendo tenuto al compimento, con la diligenza del buon padre di famiglia, degli atti preparatori e strumentali alla esecuzione del mandato (art. 17088-1710 cod.civ.), ha il dovere di informare tempestivamente il mandante anche della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti all'uopo necessari secondo le norme di legge vigenti (nella specie il mandatario con procura a vendere un autoveicolo ed a richiedere la trascrizione della vendita nel P.R.A. aveva omesso di comunicare, prima della vendita e della consegna del veicolo, che la procura, essendo priva dell'autenticazione della firma, non gli consentiva di richiedere la trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)