diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 588 del 30/01/1982 (Rv. 418331 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO - ATTI PREPARATORI E STRUMENTALI ALL'ESECUZIONE DEL MANDATO - DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA - OSSERVANZA - NECESSITÀ - TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL MANDANTE DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE E DEI TERMINI DA RISPETTARE PER L'ESPLICAZIONE DI UN'ATTIVITÀ VINCOLATA DA NORME GIURIDICHE - INCLUSIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - REVOCA DEL MANDATO IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA D'UNO DEI PREDETTI TERMINI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (VINCITA AL LOTTO - MANDATO AD UNA BANCA PER LA RISCOSSIONE - OMESSO AVVISO DELL'IMMINENTE SCADENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LA RISCOSSIONE).*
Stato
decisa il 1982-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418331-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - DILIGENZA DEL MANDATARIO - ATTI PREPARATORI E STRUMENTALI ALL'ESECUZIONE DEL MANDATO - DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA - OSSERVANZA - NECESSITÀ - TEMPESTIVA INFORMAZIONE AL MANDANTE DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE E DEI TERMINI DA RISPETTARE PER L'ESPLICAZIONE DI UN'ATTIVITÀ VINCOLATA DA NORME GIURIDICHE - INCLUSIONE - OMISSIONE - CONSEGUENZE - REVOCA DEL MANDATO IN PROSSIMITÀ DELLA SCADENZA D'UNO DEI PREDETTI TERMINI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (VINCITA AL LOTTO - MANDATO AD UNA BANCA PER LA RISCOSSIONE - OMESSO AVVISO DELL'IMMINENTE SCADENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LA RISCOSSIONE).*

Per il combinato disposto degli artt. 1708 e 1710 cod. civ., il mandatario è tenuto ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia anche in relazione agli Atti preparatori e strumentali all'esecuzione del mandato, fra i quali - ove sia conferito l'incarico di gestire affare per il cui compimento è richiesta l'esplicazione di un'attività vincolata da norme giuridiche (nella specie la riscossione, da parte di una banca, di una vincita al lotto ottenuta da un suo cliente) - rientra la tempestiva informazione al mandante della procedura da seguire, nonché delle altre circostanze risultanti da particolari norme, quali la scadenza di termini di prescrizione, che possano impedire l'ulteriore svolgimento dell'affare. Con la conseguenza che l'inadempimento a siffatto Obbligo di informativa non esclude la responsabilità del mandatario, anche se, in prossimità della scadenza del suddetto termine prescrizionale, il mandato sia stato revocato, risultando comunque violato il principio di correttezza di cui all'art. 1375 cod. civ., oltre che quel dovere che andava adempiuto prima della revoca. (nella specie, la S.C. ha reputato ravvisabile la responsabilità della banca che, avendo ricevuto la revoca del mandato a riscuotere la vincita al lotto, non aveva avvertito il cliente della prossima scadenza del termine per pretendere la riscossione della somma, pur restando demandato al giudice del merito l'accertamento del rilievo eziologico del comportamento delle parti in ordine al verificarsi dell'evento dannoso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1710, Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 26, Regio Decr. Legge 19/10/1938 num. 1933 art. 34, Legge 24/12/1969 num. 1003 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)