Sez. 5 - , Sentenza n. 19722 del 17/06/2022 (Rv. 664939 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Spese - Deducibilità - Disciplina applicabile - Contrasto con l’art. 25 della Convenzione Italia -Svizzera contro le doppie imposizioni - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE
Salvo prova contraria, in materia di indeducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, l'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", non è in contrasto con l'art. 25, par. 3, della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, interpretato secondo il principio generale di buona fede, di cui all'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, ed in conformità al Commentario OCSE al relativo modello convenzionale.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 943 art. 25, Legge 12/02/1974 num. 112 art. 31, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 142 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)