diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 5264 del 22/02/2019 (Rv. 652956 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Operazioni commerciali con imprese aventi sede in Stati a fiscalità privilegiata - Costi - Deducibilità - Condizioni ed onere della prova.
Stato
decisa il 2019-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652956-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

Nella determinazione del reddito d'impresa l'abolizione del regime di indeducibilità dei costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. "black list"), prevista dall'art. 1, commi 301, 302, e 303, della l. n. 296 del 2006, ha carattere retroattivo, con conseguente deducibilità di tali costi subordinata alla prova dell'operatività dell'impresa estera contraente nonché della effettività della transazione commerciale, mentre il requisito dello svolgimento effettivo di attività commerciale non è più richiesto a decorrere dall'anno di imposta 2015, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche di cui al d.lgs. n. 417 del 2015.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 301, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 302, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 76, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 5, DM min. EFI 23/01/2002 art. 3, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)