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Sez. 5 - , Sentenza n. 29635 del 14/11/2019 (Rv. 655743 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Imposizione sui dividendi infragruppo erogati da società-figlia tedesca a società-madre italiana - Esclusione - Fondamento - Convenzione di Bonn sulle doppie imposizioni - Modello OCSE di Convenzione - Prevalenza della norma pattizia - Art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655743-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

I dividendi infragruppo erogati da società di capitali residente della Repubblica federale di Germania a società residente della Repubblica italiana sono esclusi dalla base imponibile per effetto dell'art. 24, par. 2, della Convenzione di Bonn tra Italia e Germania sulle doppie imposizioni (ratificata con l. n. 459 del 1992), il quale - a differenza dell'art. 23 A del Modello OCSE di Convenzione, avente la sola funzione di contrasto alla doppia imposizione giuridica - è volto ad impedire la doppia imposizione economica internazionale e, costituendo norma pattizia a carattere speciale, ed attesa la sua "ratio", prevale sull'art. 89, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'esclusione dalla base imponibile, ex art. 24, par. 2, cit., dei dividendi corrisposti nell'anno di imposta 2005 da una società-figlia tedesca interamente partecipata da società-madre italiana, prevale sulla residuale imposizione, in Italia, sul 5% dei dividendi distribuiti alla società controllante residente nel territorio nazionale, prevista dall'art. 89, comma 2, TUIR).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 89 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)