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Sez. L, Sentenza n. 4301 del 09/04/1993 (Rv. 481769 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità | Modificazione "in peius" della posizione di una delle parti con riguardo ad un periodo già trascorso - Liceità - Limiti - Interpretazione del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie in relazione alla esclusione contrattuale del calcolo degli scatti di anzianità sulla contingenza maturata precedentemente.
Stato
decisa il 1993-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481769-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Inderogabilità

In relazione al rapporto di lavoro, al legislatore, e, a maggior ragione, alle parti stipulanti i contratti collettivi, non è interdetto di modificare "in peius" la posizione di una delle parti, anche mediante la modifica di un sistema di calcolo della retribuzione o del trattamento di quiescenza con riguardo ad un periodo già trascorso, salvo il limite della ragionevolezza ed escluso il diritto di ripetere somme già corrisposte; non essendo ravvisabile il sacrificio di un diritto quesito nell'abolizione di un determinato vantaggio per i lavoratori da parte di un nuovo contratto collettivo che rinnovi la disciplina del rapporto di lavoro in termini ampi ed apprezzabili complessivamente solo dal giudice del merito, la cui interpretazione della disciplina predetta è incensurabile in sede di legittimità, se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto che il C.C.N.L. 1 agosto 1979 escludesse - legittimamente - il calcolo degli scatti di anzianità sulla contingenza maturata nel 1978, prevedendo minimi retributivi idonei a recuperare lo svantaggio derivante da tale esclusione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)