Sez. 6, Sentenza n. 30897 del 06/11/2014 Ud. (dep. 16/07/2015) Rv. 265600 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Deduzione di nullità assoluta di notifica effettuata presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto - Pregiudizio derivato dalla mancata conoscenza dell'atto - Indicazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Indicazione di mancata comunicazione da parte del difensore - Sufficienza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deduca la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, ove il ricorrente non alleghi elementi idonei a dimostrare credibilmente che, nonostante l'esistenza del rapporto fiduciario, l'imputato sia rimasto all'oscuro della "vocatio in ius". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'idoneità di una dichiarazione del difensore nella quale si affermava che l'imputato si era negato per mesi al telefono ed al portalettere, ma non si prospettava alcuna spiegazione di tale atteggiamento rispetto ai tentativi di contattarlo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)