Sez. 6, Sentenza n. 34558 del 10/05/2012 Ud. (dep. 11/09/2012) Rv. 253276 - 01
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Deduzione di nullità di notifica effettuata presso il difensore invece che presso il domicilio eletto - Pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al diritto di difesa - Indicazione - Necessità - Omissione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione a mezzo fax presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)