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Sez. 4, Sentenza n. 15081 del 08/04/2010 Ud. (dep. 19/04/2010) Rv. 247033 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello - Notificazione effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto e non a mani proprie - Nullità intermedia - Disciplina - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247033-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

La nullità, derivante dalla esecuzione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità, in quanto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputato, la notificazione non era stata inidonea a determinare la effettiva conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo ed il difensore comparso all'udienza dibattimentale nulla aveva eccepito al riguardo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)