Sez. 2, Sentenza n. 2251 del 14/04/1982 (Rv. 420120 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONDIZIONE - CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN TALI RAPPORTI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONDIZIONE - CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN TALI RAPPORTI - FATTISPECIE.*
Ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. deve applicarsi il rito speciale, previsto per i rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale e agli altri rapporti di collaborazione, quando possa attribuirsi carattere prevalentemente personale alla attività svolta in tali rapporti, quando cioè resti preminente l'apporto della persona fisica, che presti la sua attività continuativa e coordinata di collaborazione alla controparte, mentre si resta nell'ambito ordinario di Competenza nel caso in cui questi operatori si servano prevalentemente dell'opera altrui per la produzione di affari a favore del committente, diventando essi stessi imprenditori assimilabili ai datori piuttosto che ai prestatori di lavoro. (in applicazione del principio di cui alla massima è stata esclusa l'applicabilità dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. ad un rapporto di Agenzia nella quale l'attività dell'agente, per la presenza di più collaboratori e di una struttura organizzativa articolata in due negozi di vendita, era diretta ad organizzare nell'impresa propria il lavoro prevalentemente altrui).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)