Sez. 2, Sentenza n. 901 del 06/02/1984 (Rv. 433096 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONDIZIONE - CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELLA ATTIVITÀ SVOLTA IN TALI RAPPORTI - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CONDIZIONE - CARATTERE PREVALENTEMENTE PERSONALE DELLA ATTIVITÀ SVOLTA IN TALI RAPPORTI - FATTISPECIE.*
Nella disposizione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., il requisito del carattere "prevalentemente personale" dell'opera prestata, necessario ai fini della Competenza del pretore quale giudice del lavoro, deve intendersi riferito, alla stregua dell'elemento letterale e della ratio legis, non soltanto agli altri rapporti di collaborazione ivi menzionati ma anche ai rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale, con la conseguenza che la controversia relativa ad un rapporto di Agenzia sfugge alla Competenza per materia del detto giudice ove l'attività personale dell'agente - tenuto conto del numero dei suoi collaboratori, dal capitale investito nonché del giro e delle caratteristiche degli affari - non possa considerarsi prevalente su quella organizzativa del lavoro altrui, svolta dall'agente medesimo. (Conf 5260/82, mass n 423068; (Conf 2251/82, mass n 420120; (Conf 1521/82, mass n 419339).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)