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Sez. 3, Sentenza n. 1584 del 19/09/1970 (Rv. 347479 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI- IN GENERE - CAUSE DI GARANZIA IMPROPRIA - IMPUGNABILITA DA PARTE DEL CHIAMATO IN GARANZIA DELLA DECISIONE RELATIVA AL RAPPORTO PRINCIPALE - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO SUL PRESUPPOSTO CHE IL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITA E ATTRIBUIBILE UNICAMENTE AL CHIAMATO - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347479-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI- IN GENERE - CAUSE DI GARANZIA IMPROPRIA - IMPUGNABILITA DA PARTE DEL CHIAMATO IN GARANZIA DELLA DECISIONE RELATIVA AL RAPPORTO PRINCIPALE - ESCLUSIONE - CHIAMATA IN GARANZIA DEL TERZO SUL PRESUPPOSTO CHE IL FATTO GENERATORE DELLA RESPONSABILITA E ATTRIBUIBILE UNICAMENTE AL CHIAMATO - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO.*

Nell'ipotesi di garanzia impropria il chiamato in garanzia non puo di regola impugnare la decisione relativa al rapporto principale rispetto al quale egli e terzo, salvo che il convenuto principale abbia chiamato il terzo in giudizio non solo ai fini di un'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessita della trattazione della causa e della sua stessa difesa, per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilita di entrambi. In tal caso tra le due cause si verifica una stretta connessione, o interdipendenza, che da luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che legittima il garante ad investire con impugnazione la decisione relativa al rapporto principale. (V 2287'68, mass n 334580).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)