Sez. 3, Sentenza n. 3441 del 25/05/1981 (Rv. 414040 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - DECISIONE RELATIVA AL RAPPORTO PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO IN GARANZIA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - CHIAMATA IN GARANZIA - IMPROPRIA - DECISIONE RELATIVA AL RAPPORTO PRINCIPALE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL CHIAMATO IN GARANZIA - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Nell'ipotesi di garanzia impropria il chiamato in garanzia non puo di regola impugnare la decisione relativa al rapporto principale rispetto al quale egli e terzo, salvo che il convenuto principale abbia chiamato il terzo in giudizio non solo ai fini di un'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessita della trattazione della causa e della sua stessa difesa, per essere a lui unicamente imputabile il fatto generatore della responsabilita di entrambi. In tal caso tra le due cause si verifica una stretta connessione, o interdipendenza, che da luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che legittima il garante ad investire con impugnazione la decisione relativa al rapporto principale. (Conf 511/80, mass n 403895; (Conf 5812/78, mass n 395637; (Conf 1158/74, mass n 369166; (Conf 1584/70, mass n 347479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)