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Sez. 2, Sentenza n. 1564 del 22/05/1972 (Rv. 358288 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - PROVA DELL'INTERVERSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - POSSESSO ESCLUSIVO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358288-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - DIRITTI E OBBLIGHI DEL POSSESSORE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - PROVA DELL'INTERVERSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - POSSESSO ESCLUSIVO - SUFFICIENZA.*

Ai fini dell'usucapione della cosa comune da parte di un condomino, non e necessario che questi dimostri di aver compiuto un atto di interversione del processo essendo invece, sufficiente che dimostri di aver posseduto per intero la cosa animo domini e in modo esclusivo, in maniera cioe da far venire meno il presupposto della destinazione delle cose medesime all'uso comune. (Conf 195'70 mass n 344989; 508'67 mass n 326452).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)