Sez. 3, Sentenza n. 3566 del 30/05/1980 (Rv. 407423 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE PROMOSSA NEI CONFRONTI DEL CIVILMENTE RESPONSABILE DEL SINISTRO, ANCHE SE DIPENDENTE DALLO STESSO DATORE DI LAVORO DEGLI INFORTUNATI - AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART 1916 COD CIV - CONFIGURABILITA - COMPETENZA - PRINCIPI GENERALI - APPLICABILITA - DEL PRETORE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - RIVALSA DELL'INAIL - AZIONE PROMOSSA NEI CONFRONTI DEL CIVILMENTE RESPONSABILE DEL SINISTRO, ANCHE SE DIPENDENTE DALLO STESSO DATORE DI LAVORO DEGLI INFORTUNATI - AZIONE DI SURROGAZIONE EX ART 1916 COD CIV - CONFIGURABILITA - COMPETENZA - PRINCIPI GENERALI - APPLICABILITA - DEL PRETORE DEL LAVORO - ESCLUSIONE.*
L'Azione per il recupero delle somme versate ai lavoratori infortunati promossa dall'Inail contro il civilmente responsabile del sinistro, anche se dipendente dello stesso datore di lavoro degli infortunati, non ricorrendo le condizioni di cui agli artt 10 e 11 DPR 30 giugno 1965 n 1124, va qualificata come normale Azione di surrogazione ex art 1916 cod civ. pertanto la Competenza a conoscere tale Azione va determinata secondo i principi generali, a differenza dell'Azione di regresso di cui agli artt 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n 1124 la quale e devoluta alla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)