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Sez. 5, Sentenza n. 80 del 24/10/2005 Ud. (dep. 04/01/2006) Rv. 233068 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Chiamata in correità - Riscontri - Dichiarazioni rese alla polizia da un confidente anonimo - Utilizzabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233068-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Nell'ambito del giudizio abbreviato, ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non può costituire valido elemento di riscontro alla chiamata in correità il racconto fatto a un ufficiale di polizia giudiziaria da un confidente rimasto anonimo, in quanto, ai sensi dell'art. 203 cod. proc. pen., le dichiarazioni rese da un informatore anonimo non possono essere utilizzate neppure nelle fasi diverse dal dibattimento, sempre che lo stesso non sia stato assunto a sommarie informazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)